L’occhio del datore di lavoro
La normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro, relativamente ai soggetti che hanno obblighi in materia di sicurezza nei confronti dei lavoratori, fa riferimento a tre figure istituzionali: datore di lavoro, dirigente e preposto. L’ex DPR 547/55, vecchia norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, definiva il datore di lavoro come “colui che esercisce”, il dirigente come “colui che dirige”, il preposto come “colui che sovrintende”. Il D. Lgs. 81/2008, il testo unico per la Sicurezza sul Lavoro, ha ripreso gli stessi concetti, definendo il preposto come colui che, sulla base delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il datore di lavoro, fatta esclusione per le aziende molto piccole, non potendo in prima persona effettuare la sorveglianza richiesta dalla normativa, deve colmare la “distanza” tra lui ed i lavoratori con gli altri due soggetti. Traducendo il tutto dal punto di vista pratico, l’azienda, man mano che cresce, ha necessità della figura del preposto, al quale il datore di lavoro affida compiti di sorveglianza e di quella del dirigente, a cui il datore di lavoro affida la direzione di una parte dell’azienda sulla quale lui stesso potrebbe non riuscire ad intervenire direttamente.
Nel sistema di prevenzione aziendale italiano, il preposto ricopre un ruolo cruciale. Potrebbe essere definito come l’occhio del datore di lavoro. Il preposto è, infatti, la persona più indicata per controllare lavoratori, macchine e metodi di lavoro quotidianamente e per l’intera durata del lavoro, in quanto conosce il ciclo produttivo non solo in modo teorico, ma anche sotto il profilo operativo.
Le sue funzioni consistono nel vigilare sull’applicazione di norme, disposizioni aziendali, uso DPI ecc., segnalare situazioni di pericolo al datore di lavoro, intervenire nei casi di comportamenti non sicuri, sostenere la cultura della prevenzione e della sicurezza tramite formazione continua.
La nomina del preposto è obbligatoria ogni volta che vi sia almeno un lavoratore che opera sotto il controllo di un altro. Pertanto, la presenza di questa figura non è legata a grandi organizzazioni aziendali, ma a ruoli effettivi di supervisione nella pratica quotidiana. Appartengono alla figura di preposto tutti coloro che, per il proprio ruolo nell’ organizzazione aziendale, a differenza degli altri lavoratori, hanno doveri di sorveglianza e di controllo sull’attività lavorativa.
L’individuazione dei soggetti penalmente responsabili viene condotta infatti, anche sulla base del criterio dell’”effettività”, il quale tiene conto delle mansioni realmente espletate da ciascun soggetto. Si fa riferimento alla figura del preposto di fatto. Il preposto di fatto è una persona che, pur non essendo stata formalmente nominata con atto scritto dall’azienda, sia solita per la propria mansione, dare direttive o impartire ordini e che tale tendenza risulti nota e riconosciuta mediante l’osservanza da parte dei lavoratori sui quali viene esercitata. Di seguito alcuni esempi di preposto di fatto: un caposquadra che dirige le attività di altri lavoratori, un tecnico senior che organizza e verifica il lavoro di colleghi meno esperti, un responsabile di reparto che, di fatto, assegna compiti e controlla la sicurezza operativa.

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha introdotto una serie di modifiche e aggiornamenti per la formazione e le modalità operative del preposto. La figura del preposto non è più un adempimento formale: con le ultime leggi e con l’Accordo Stato-Regioni 2025 per tale figura è richiesta maggiore preparazione e aggiornamento, e viene resa in grado di agire concretamente negli ambiti di competenza.
La nomina del preposto diventa espressamente obbligatoria soprattutto nei casi di lavori svolti in appalto o subappalto. Viene rimarcata la necessità di ufficializzare l’attribuzione dell’incarico tramite un atto di nomina ufficiale che contenga i dati anagrafici dell’incaricato, l’indicazione dei compiti attribuiti, l’attribuzione dei poteri gerarchici per svolgere la funzione del preposto, la data della nomina, la firma per accettazione. È introdotto l’obbligo per i datori di lavoro delle aziende appaltatrici e subappaltatrici di indicare al committente i nominativi dei soggetti che svolgono la funzione di preposto.
È stato incrementato il numero di ore per la formazione, da 8 a 12. La formazione deve essere condotta solo dopo aver completato la formazione generale e specifica dei lavoratori;
L’aggiornamento passa dall’essere quinquennale a biennale. Sono previste almeno 6 ore di aggiornamento ogni 2 anni.
Non è ammessa la formazione e-learning, neanche per parte del corso. La formazione deve essere condotta in presenza o videoconferenza sincrona.
Al termine dei corsi è divenuta obbligatoria una verifica finale dell’apprendimento, con un verbale che attesti l’esito positivo della formazione.
C’è un periodo transitorio di 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (fino al 24 maggio 2026) durante il quale le aziende possono fare uso delle vecchie modalità per alcuni aspetti formativi. Tuttavia, alcune disposizioni, in particolare quelle legate all’aspetto legislativo, come la cadenza biennale e il divieto dell’e-learning asincrono, sono operative fin da subito.